Il termine diritto all’oblio viene inteso come il potere di disporre dei propri dati personali nel senso di poter ottenere la cancellazione dei dati che si presentano sotto forma di articoli o notizie nel web di dominio pubblico che offendono la reputazione del soggetto interessato. Il diritto all’oblio è stato introdotto con la normativa del 2016, precisamente con l’articolo 17 del GDPR, che tiene conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza c.d. Costeja.
La funzione delle linee guida
Le linee guida redatte dal Comitato Europeo intendono fornire un’interpretazione del diritto all’oblio nei casi dei motori di ricerca alla luce delle disposizioni dell’articolo 17 del GDPR, proprio per questo, il diritto di essere dimenticati è stato introdotto, in particolare, nel quadro della positivizzaizone del GDPR e della riforma Cartabia
La differenza tra deindicizzazione e cancellazione
Frequentemente il diritto all’oblio non si esaurisce con lamera cancellazione degli articoli pregiudizievoli, ma si ottiene con la deindicizzazione, la quale consegue sì lo stesso effetto pratico della eliminazione ma non è propriamente la stessa cosa. Attraverso questo metodo si ottiene infatti la cancellazione delle informazioni relative a quel soggetto nelle query di Google, la notizia sarà sì visibile, ma solo agli utenti che si collegheranno sulla pagina in cui è contenuto l’articolo.
Le sentenza della CGUE
Nel 2014 il diritto all’oblio veniva riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea, nella famosa sentenza “Google Spain”. La Corte si si pronunciava rispetto al riconoscimento ed all’importanza del diritto ad essere dimenticati, definendolo quale diritto di una persona ad esigere la rimozione di informazioni o di dati obsoleti, o che non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati, ovvero per cui l’interessato ne ha ritirato il consenso. Ancora, nel 2019 la Corte di Giustizia EU si pronuncia nuovamente rispetto al diritto all’oblio, stavolta sulla interpretazione dell’art. 17 del GDPR. Ebbene, la Corte sancisce che “nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri”.
Motivi per richiedere la deindicizzazione
Ai sensi dell’articolo 17, par. 1, del già richiamato GDPR, il soggetto che ne abbia interesse può inoltrare richiesta di rimozione di notizie pregiudizievoli al motore di ricerca, come Google al fine di cancellare il contenuto dalle query. Questo può farlo laddove i dati personali del soggetto non abbiamo più rilevanza tale in relazione alle finalità del trattamento da parte del motore di ricerca. Un altro particolare motivo alla cancellazione è quello inerente alla revoca del consenso da parte dell’interessato laddove non vi fossero basi legali al trattamento dei dati personali. Sul punto però le linee guida ne dichiarano l’improbabilità di richieste di questo genere da parte degli utenti. Per saperne di più sul consenso informato al trattamento dei dati personali ti consigliamo la lettura di questo articolo. La cancellazione, altresì, può essere anche inoltrata al fine di adempiere ad un obbligo legale, compiutamente previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Eccezioni al diritto alla deindicizzazione
Una prima eccezione riguarda la situazione con la notizia presumibilmente pregiudizievole, si stia attuando il diritto alla libertà di espressione e di informazione costituzionalmente garantito. Ancora, un’altra eccezione riguarda le fattispecie in cui il trattamento è necessario per l’adempimento di un obbligo legale. Altre due eccezioni riguardano rispettivamente motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e gli scopi di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o scopi statistici, nella misura in cui questo potrebbe compromettere gravemente il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento. Le Linee guida ricordano però che, in un processo di rimozione dall’elenco, le informazioni restano in ogni caso accessibili allorquando si utilizzano altri termini di ricerca.