Il diritto all’oblio, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche conosciuto come GDPR, è confacente a quel diritto di essere dimenticati.
La norma di cui sopra determina una serie di cause alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l’eliminazione delle notizie pregiudizievoli allo stesso relative senza margini di ritardo. Per fare un esempio, un soggetto può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google ovvero la rimozione dalle notizie dalle ricerche Google, nel caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità per i quali venivano conseguiti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita.
Ad oggi, il diritto all’oblio è stato anche oggetto di riforma Cartabia sul processo penale, la quale determina l’ottenimento automatico della cancellazione dal web delle notizie de qua laddove sia incorso un provvedimento dell’autorità giudiziaria di assoluzione piena.
Provvedimento del Garante Privacy
Con questo provvedimento il Garante ha considerato che il soggetto interessato ha, in particolare, reclamato il proprio diritto di escludere la indicizzazione delle proprie informazioni personali in rete associate ai propri dati personali, in virtù del fatto queste sono state considerate ormai risalenti nel tempo e, ancora, rispetto alle quali non reputa sussistente alcun interesse pubblico attuale ad averne conoscenza.
L’obsolescenza, come rileva anche l’art. 17 GDPR è uno dei motivi per cui la cancellazione, o la deindicizzazione può ben essere operata.
Il garante ritiene il reclamo fondato considerando la di cancellazione degli URL indicati dalla reclamante, ed ha considerato di dover anche ritenere per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di eliminare, e non deindicizzare, gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.
Un breve sguardo alla deindicizzazione
L’istituto della deindicizzazione, il quale non ha il medesimo fine di rimuovere in maniera definitiva il contenuto dal Web ma semplicemente, Google si occuperà di non restituire come risultato di ricerca quel contenuto di cui abbiamo chiesto la rimozione, abbinato al nominativo dell’interessato.
La mossa di Google
Google, dal canto suo ha comunque preso atto di quanto dichiarato dalla decisione in ordine disponendo il blocco, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata sul web.