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Codice Rosso e Revenge Porn

La sempre crescente digitalizzazione e l’uso smodato di motori di ricerca per ricercare, o meglio investigare, su qualsiasi vicenda o persona non sono sempre un bene; se da una parte internet e soprattutto Google, ci tengono in costante aggiornamento permettendoci di trovare anche le notizie più obsolete aventi una certa influenza pubblica, dall’altro questa circostanza alle volte non può non ritenersi lesiva dell’interesse del singolo, il quale deve avere diritto ad essere dimenticato. Il fenomeno sin qui descritto prende il nome di diritto all’oblio, ed è stato per la prima volta portato alla luce dalla sentenza Costeja del 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o anche meglio conosciuta con il nome di Google Spain. 

Il revenge porn

La digitalizzazione ed il crescente aumento delle tecnologie hanno portato alla affermazione di nuovi tipi di reato, tra cui quelli più abbietti come il revenge porn, i quali si sostanziano nella diffusione senza consenso di immagini intime delle vittime. Molto spesso questo avviene per ripicca o per vendetta, di fatti sono molto frequenti i casi di cronaca che hanno ad oggetto il Revenge porn ad opera di ex fidanzati o uomini gelosi delle proprie partners che per fare un dispetto a seguito della rottura della relazione pubblicano sul web, foto intime dell’altra persona al fine di causare loro un danno all’immagine.

Il dato normativo

Il revenge porn, come anticipato in apertura risulta essere una fattispecie di reato introdotta dalla Legge n. 69 del 19 luglio del 2019, il c.d. Codice rosso e viene rubricato come “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”. Il bene tutelato dalla norma incriminatrice è la libertà morale. Il reato di revenge porn viene punito dalla norma incriminatrice attraverso la reclusione da uno a sei anni e con la multa che va da 5mila a 15mila euro.

Il codice rosso

Il Codice rosso è una legge che è entrata in vigore il 9 agosto del 2019 e prevede una velocizzazione nelle indagini per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking, lesioni. La legge sul Codice Rosso prevede l’intensificazione delle pene per i reati già previsti dal Codice penale e istituisce nuove fattispecie di reato tra cui:

-la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

-la costrizione o induzione al matrimonio;

-la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, il c.d. reato di sfregio, il quale è stato introdotto a seguito di tutti i casi di cronaca che si sono susseguiti negli anni.

-la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, che si riferisce proprio al revenge porn.

La querela nei reati introdotti dal codice rosso, come il revenge porn

Il revenge porn è perseguibile a querela di parte. La persona offesa deve essere presentata la querela entro 6 mesi da quando è venuta a conoscenza della diffusione del materiale esplicito, ovvero, se i fatti sono connessi con altri reati perseguibili d’ufficio. Può presentare querela anche chi non è persona offesa con la conoscenza dei fatti illeciti perpetrati in danno della vittima.

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