Con la crescente digitalizzazione, anche il settore giudiziario ne ha risentito. Se prima, infatti, le prove erano per lo più quelle cartacee e documentali, oggi, anche grazie a molte riforme in punto di processo, sono state digitalizzate le copie di documenti e le prove da portare in giudizio.
Proprio per questo, ancora molto spesso, si pensa in punto di processo che per far valere una copia digitale di un documento o anche una pagina web, sia sufficiente la sola stampa. Un esempio frequenti è quello della diffamazione commessa sui social, per cui è necessario portare in giudizio le prove inerenti al fatto che si vuole far valere. Dunque, in giudizio spesso ci si ritrova con screenshot o stampe di commenti e post dai social. Tuttavia queste stampe non assumono pieno valore legale, potendo, per questo, essere anche giudicate negativamente dal giudicante.Infatti si è stabilito un orientamento in Tribunale secondo il quale portare in sede giudiziale un solo screenshot in formato pdf. o jpeg., a discapito di quanto si pensi, non ha alcun valore legale. Questo perché non è possibile garantire l’origine del documento e la controparte può disconoscerne la validità sulla base del principio di cui all’art. 2712 cod. civ.
Come si fa a far acquisire ad uno screenshot pieno valore legale?
Dunque, al fine di poter far acquistare allo screenshot il valore di piena prova legale, è necessario farle autenticare da esperti.
In questi caso, una volta autenticate le copie avranno il valore di copie autentiche di una pagina web, e nel gergo queste vengono anche dette copie conformi. Le copie conformi sono quelle che si intendono certificate e che possono essere usate sia dai privati che anche dalle aziende con lo scopo di essere allegare ai link che si ritengono lesivi di un diritto del soggetto che ne fa richiesta.
L’efficacia probatoria di un atto digitale in giudizio
Come chiarito in apertura, l’efficacia probatoria è data da disposizioni ben definite del codice di procedura penale e civile, per cui un atto ha efficacia probatoria quando ricorrono le circostanze di cui all’art. 2712 c.c. Gli esperti di Cyberlex, avranno cura di inserire nel documento da portare in giudizio sia l’indirizzo internet della pagina che si intende acquisire, il tipo di browser che viene usato per la ricerca, l’indirizzo della sorgente, che comprende tutto ciò che è collegato alla pagina stessa, per fare un esempio anche file, immagini, documenti e così via. Altresì è necessario al fine che la pagina web acquisti valore legale che la stessa sia correlata dalla data certa in cui gli stessi documenti vengono acquisiti e dei pacchetti di rete ai fini della genuinità della prova.