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Come fare per segnalare telefonate indesiderate

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Come fare per segnalare telefonate indesiderate

In data 30.4.2019 il Garante ha espresso il proprio parere sul Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico che, in attuazione della nuova disciplina, estenderà la possibilità di iscrivere al Registro anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati o non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Gli Utenti i cui numeri e nominativi si trovino in un qualunque elenco pubblico e che non vogliono più ricevere telefonate pubblicitarie devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

L’iscrizione al Registro è gratuita ed ha durata indefinita sino all’eventuale revoca da parte del soggetto interessato; la gestione del Registro è affidata alla sezione del MiSe – Dipartimento per le Comunicazioni.

I 5 modi per opporsi

-Modulo disponibile nella sezione “abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it;

-Scrivendo una e-mail all’indirizzo: [email protected];

-Chiamando al numero verde: 800.265.265;

-A mezzo Raccomandata A/R indirizzata a Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati” / Ufficio Roma Nomentano 7211 – 00162 Roma (RM);

-A mezzo Fax al numero: 06.5422.4822.

Iscrizione al registro pubblico delle opposizioni

L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, in ogni caso, non garantisce il pieno diritto dell’interessato a non ricevere più telefonate per finalità promozionali, perché tale limite è vincolato alle chiamate d’utilizzo numerazioni contenute negli elenchi telefonici ma non si estende anche ai database successivamente utilizzati dall’interessato in sede di acquisto di beni o servizi ai quali lo stesso possa aver prestato il consenso al Trattamento.cIn tale ipotesi la fattispecie rientra nella lecita attività promozionale compiuta quindi dai Terzi ai quali l’interessato abbia prestato il proprio consenso al Trattamento dei dati per fini promozionali pur essendo iscritto al Registro pubblico delle opposizioni. Impedire la ricezione delle telefonate promozionali da parte, ad esempio, di operatori telefonici o gestori del settore energetico nonostante l’iscrizione di cui sopra, rientra certamente nell’esercizio dei diritti dell’interessato di cui agli artt. 15 a 22 del Regolamento GDPR. Quest’ultimo ha infatti sempre il diritto di accesso, rettifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione, limitazione/opposizione del Trattamento dei dati che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. A tal fine si compila un apposito modulo.

Esercitato il Diritto di opposizione, l’utenza del soggetto interessato deve essere inserita in una lista di non contattabilità e, pertanto, non potrà essere più chiamato in futuro dallo stesso operatore nei cui confronti è stato esercitato il diritto per le finalità promozionali. 

L’intromissione del Garante Privacy, il reclamo

Se, nonostante l’esercizio del diritto di opposizione l’interessato continua a ricevere telefonate da parte dell’operatore allora è legittimato ad inoltrare un formale reclamo al Garante Privacy, autorità competente in relazione alla violazione del Regolamento sulla protezione dei dati personali nonché sul codice della privacy, indicando le telefonate ricevute dall’Autorità e, laddove richiesto, allegando la prova dell’avvenuto esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del regolamento e ogni ulteriore elemento che possa rivelarsi utile ai fini dell’avvio dell’istruttoria.

Non è escluso che questa particolare forma di diritto di opposizione non rientri nella più ampia facoltà dell’utente alla tutela ed il rispetto delle norme circa il Trattamento dei dati personali così come al c.d. diritto alla cancellazione inerente ai dati personali dei soggetti che poi vengono contattati in maniera molesta; questa ultima siffatta categoria potrebbe, a ben dire, integrare anche la fattispecie di reato di cui all’art. 610 c.p.

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