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Come funziona la ricerca dei beni da pignorare, la procedura del foro di Roma

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Nel settore legale è molto frequente avere domande inerenti al recupero del credito sia da parte di società che da parte di soggetti privati. Ebbene, accade sovente che quando si concede in prestito una somma di denaro o anche quando si forniscono beni e servizi, nel caso di società o lavoratori autonomi, può capitare di avere dei problemi o, nel primo caso per l’ottenimento della restituzione della somma prestata, oppure, nel secondo, per ottenere il pagamento di quanto dovuto, e quindi il vero e proprio adempimento della prestazione erogata.  In questi casi è utile non come tanti pensano farsi giustizia da soli ma chiedere la consulenza e l’aiuto di un legale esperto, tale che possa recuperare, al posto della parte lesa, le somme perdute. Questa azione viene chiamata azione per decreto ingiuntivo e farà ottenere, laddove il debitore sia solvibile il pagamento delle somme di denaro dovute.

Come si fa a capire se il debitore è solvibile?

Innanzi tutto bisogna chiarire cosa si intenda per solvibilità del debitore. Il debitore è, nel gergo giuridico solvibile, quando ha dei beni mobili o immobili ovvero conti bancari su cui il creditore si può rivalere al fine di ottenere quanto a lui effettivamente dovuto. Infatti il Legale consiglierà sempre, prima di prestare una somma di denaro, concludere un contratto come quello di locazione o a prestazioni corrispettive, soprattutto di lunga durata, di informarsi sulla c.d. capienza del debitore.

Quali sono le garanzie più stabili?

Nel caso si specie, la garanzia più solida è, sicuramente, quella data dalla titolarità, o anche contitolarità di beni immobili, in questo caso si faccia riferimento ad un appartamento, una casa, un terreno e così via. In questo caso, invero, il creditore avrà la facoltà di aggredire il terreno, l’appartamento, ovvero il bene immobile, attraverso un’ipoteca giudiziale o anche, più diffuso, un pignoramento. Tuttavia, il fatto che il debitore possegga quel determinato bene immobile non basta alla effettiva soddisfazione del creditore, infatti, il debitore, dal proprio canto, potrebbe avere già in essere una misura di tal genere, e dunque potrebbe essere già gravato da pesi, l’esempio è quello del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di una casa.

Come fare affinché il creditore conosca queste informazioni?

Il creditore può essere reso edotto di tali informazioni circa la capienza patrimoniale del debitore attraverso delle visure, ed in particolare attraverso le c.d. ispezioni ipotecarie al fine di accedere alla consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati in Conservatoria. Si possono visionare molte informazioni, tra cui ad esempio quelle che riguardano le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni e così via.

La ricerca telematica di beni da pignorare al debitore

Ad oggi esiste anche la c.c. ricerca telematica di beni da pignorare, il quale è un procedimento esperibile in alcuni casi tassativi e con certe caratteristiche, e dunque quando il creditore:

-abbia già dotato di un titolo esecutivo;

-abbia notificato il precetto al debitore.

Questa procedura è definita dall’art. 492 bis c.p.c. nonché dall’art. 155 ter all’art. 155 sexies disp. att. c.p.c. in poche parole, il creditore propone un’istanza all’autorità giudiziaria per poter essere autorizzato dalla stessa ad effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare. Il ricorso può essere presentato entro 10 giorni indicati nell’atto di precetto. 

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