L’amministratore di condominio è una figura professionale incaricata di gestire e amministrare gli affari comuni di un edificio o complesso residenziale. La sua funzione è garantire il corretto funzionamento delle aree comuni, gestire le spese condominiali, convocare le assemblee e mantenere la documentazione relativa. L’amministratore può essere una persona fisica o una società, e la sua nomina avviene attraverso l’elezione da parte degli stessi condomini durante un’assemblea. Le elezioni avvengono generalmente con la maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati, e il mandato ha una durata di uno o più anni, come stabilito dall’assemblea. La figura dell’amministratore è quindi sottoposta al controllo diretto della comunità condominiale, e un’amministrazione efficiente è fondamentale per il benessere di tutti i residenti.
Revoca e risarcimento dell’amministratore
L’incarico conferito all’amministratore di condominio è intrinsecamente “fiduciario”, basato sulla stima e sulla fiducia dei condomini. La giurisprudenza riconosce il diritto di revocare questo incarico in qualsiasi momento, ma tale revoca deve essere giustificata da valide ragioni. Se la revoca avviene senza una giusta causa, il condominio è tenuto a risarcire l’amministratore con un importo equivalente al compenso che avrebbe percepito fino al termine dell’incarico. Al contrario, in presenza di una giusta causa, l’amministratore non ha diritto ad alcun risarcimento.
La causa per la revoca dell’amministratore non può basarsi su motivi superficiali come difficoltà relazionali o giudizi globalmente giustamente negativi sul suo operato. La giurisprudenza richiede che la revoca sia supportata da comportamenti gravi, quali la violazione dei doveri correlati alla gestione e amministrazione condominiale. Questi doveri includono la corretta tenuta della contabilità, i rapporti con dipendenti e fornitori, la gestione dei bilanci, delle scritture contabili, e degli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali, oltre alla riscossione e gestione delle quote condominiali e la custodia del conto corrente condominiale. In ogni caso, la revoca senza giusta causa può essere deliberata solo dall’assemblea condominiale, con una maggioranza dei presenti che rappresentano almeno la metà dei millesimi. Se l’assemblea respinge la delibera di revoca, il singolo condomino non avrà la possibilità di intraprendere azioni in tal senso.
Diversamente, la revoca per giusta causa può essere richiesta anche dal singolo condominio, il quale dovrà avvalersi di un avvocato e procedere attraverso il sistema legale civile. In questa sede, oltre a chiedere la revoca dell’amministratore, è possibile avanzare una richiesta di risarcimento dei danni subiti.
In caso di violazioni gravi da parte dell’amministratore, implicanti responsabilità civile, è possibile ricorrere all’intervento del giudice. Quest’ultimo potrà deliberare la revoca dell’amministratore e condannare quest’ultimo al risarcimento dei danni eventualmente causali.