Il Consulente tecnico di parte o anche CTP è un professionista che ha conoscenze specifiche in un determinato settore, quale ad esempio quello informatico, legale, medico etc. È necessario porre l’attenzione sulla differenza tra il consulente tecnico di parte che opera in ambito sia civile che penale e quello di ufficio, il quale ha un ruolo di super partes. In questo senso il CTU non deve prendere una posizione, mentre il consulente di parte, deve coadiuvare una delle parti in causa, essendo nominato dalle stesse.
La nomina del CTP
Il CTP viene, a differenza del CTU nominato dal Giudice viene nominato dalle parti ed ha il ruolo di fornire perizie e risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare la formulazione della decisione finale coadiuvando una delle parti, quella che l’ha nominato. La legge italiana, all’art. 61 cod. proc. civ. stabilisce che l’autorità giudiziaria competente può concedere alle parti della causa un termine entro il quale esse è per loro possibile nominare un loro consulente tecnico di parte. Siffatta nomina professionale è non è una parte obbligatoria del processo, ben potendo le parti non assumere nessuno. Il compenso cui avrà diritto dovrà essere pagato da chi lo nomina e solo in caso di vittoria le spese potranno essere arrogate a parte soccombente. Nel caso in cui non dovesse essere nominato il consulente tecnico di parte sarà compito del legale dimostrare il contrario di quanto afferma il Consulente tecnico di parte opposta.
Quali sono i compiti del consulente tecnico di parte
Nel momento in cui la parte decide di nominare il proprio consulente dovrà rendere nota la nomina attraverso un atto che formula l’avvocato o nel verbale di udienza, allorquando il consulente tecnico accetta la nomina e presta giuramento; oppure nel primo verbale di avvio delle operazioni del consulente tecnico. Il compito è quello di compilare una relazione scritta con la quale condivide, o contesta, le conclusioni contenute nella perizia eseguita dal consulente d’ufficio nominato dal giudice oppure dall’altor consulente di parte opposta. La legge impone al consulente tecnico ruolo di assistenza alle operazioni del consulente tecnico di ufficio, magari recandosi nei luoghi nei quali vengono svolti gli accertamenti; oppure svolgere le nelle udienze ruolo di coadiuvatore rispondendo alle domande del giudice. Non è infrequente che il consulente venga nominato in procedimenti che risultano essere ostici, per i loro tecnicismi al giudice, come ad esempio quelli riguardanti la diffamazione sui social, che importano comunque un certo livello di tecnica anche nel determinare gli indirizzi IP dei soggetti accusati.