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Come oscurare un sito web con il sequestro preventivo

Secondo il disposto deell’art. 21 Cost., la stampa online non può essere oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e dopo la commissione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Ma analizziamo con calma i punti. In primo luogo non è infrequente che molti quotidiani online si rendano responsabili di diffamazione aggravata compiuta a mezzo internet ai sensi della norma di cui all’art. 595 co. 2 c.p.

Cosa si intende per diffamazione

La diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. è un reato per cui la vittima viene lesa nel proprio diritto all’onore ed alla reputazione di fronte ad alcuni soggetti, quella operata a mezzo internet, pare essere ancora più gravosa, infatti per questo viene annoverata tra i casi di reato aggravato, poiché la dichiarazione denigratoria viene esposta ad una platea di soggetti che è potenzialmente infinita. 

La normativa sul sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

La norma che si occupa del sequestro preventivo è quella di cui al co. I dell’art. 321 c.p.p.: “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari”.

Sono molti i contrasti sul punto, proprio perché come detto all’inizio non vi è una vera e propria espressa menzione del sequestro del quotidiano online tra i casi di cui all’art. 21 Cost.

Quali sono le domande poste alle Sezioni Unite

Gli interrogativi posti all’attenzione della Suprema Corte possono essere così sintetizzati:

-la possibilità o meno di disporre il sequestro preventivo del dato informatico, con particolare riguardo ad un quotidiano online;

-la possibilità di considerare il quotidiano online alla stregua del quotidiano cartaceo;

-la conseguente estendibilità di tali principi ai blog, social, siti web in generale;

Cosa dice la Cassazione a Sezioni Unite

I giudici della Corte di Cassazione dichiarano che a partire dalla convenzione sul cybercrime del 2008, vale a dire la L. 48/2008, il dato informatico è equiparabile al concetto di “cosa” pertinente al reato, in tal caso sequestrabile.

Per questo motivo, la corte chiarisce nella pronuncia in oggetto che debba essere superato l’orientamento pregresso rispetto alla possibilità di sottoporre a sequestro preventivo i dati informatici che sono stati diffusi in rete, in quanto equiparati normativamente a cose, sviluppando in questo modo un principio di diritto che qui si riporta: “ove ricorrano i presupposti del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”.

Invero, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica, è possibile ordinando a webmaster dello stesso o al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata.

È possibile considerare il quotidiano online alla stregua del quotidiano cartaceo?

La Suprema Corte afferma rispetto al secondo punto di cui ai quesiti a lei sottoposti che prendendo in considerazione il significato evolutivo del termine, alla luce del processo tecnologico, permette di considerare anche la stampa online secondo i criteri propri della stampa cartacea e di cui alla L. 47/1948. Si tratta dello scopo informativo, è quello a caratterizzare entrambi i concetti di stampa e ad unirli, nonostante la differente tecnica di diffusione. Ne deriva che al pari della stampa cartacea la stampa online, come detto all’inizio, non può essere oggetto di sequestro preventivo.

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