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Come provare l’avvenuta notifica a mezzo PEC

Come provare l’avvenuta notifica a mezzo PEC

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La Posta Elettronica Certificata anche definita più comunemente PEC, è considerata come il sistema che permette di inviare e-mail avente valore legale, che dunque vengono equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, così come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). A differenza della Posta Elettronica ordinaria, il servizio di PEC ha delle caratteristiche aggiunte, le quali forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna, o anche la mancata consegna, delle e-mail al destinatario:

-assume lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione;

– è in grado di garantire la certezza del contenuto grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, e  non rende possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.

Ancora, molto importante la Posta Elettronica Certificata assicura, in caso di contenzioso, l’opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine certificata

La parola “certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio concede al mittente una ricevuta che assume qualità di prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. 

La prova della avvenuta consegna nel processo telematico

Inutile dire come la posta elettronica certificata sia di grande aiuto per i Professionisti del settore legale che devono notificare atti e così via, attraverso il PCT. Ebbene andiamo a vedere cosa succede. In sostanza,  al fine della buona riuscita della notifica telematica è sufficiente inserire come atto principale una nota di deposito e i file eml o msg di accettazione e consegna che non dovranno né essere firmati digitalmente e né attestati come conformi. Non è necessario depositare altro in quanto gli atti notificati sono già contenuti all’interno della ricevuta di avvenuta consegna. 

La notifica ordinaria

In tutti quei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sul provvedimento originale dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, colui che notifica deve provvedere, contestualmente alla notifica nonché al deposito della copia  dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

La notifica a mezzo pec

Nel caso invece della notifica telematica, la prova notifica avvenuta, attraverso il deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna che vengono inoltrate a seguito della completezza del messaggio PEC.

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