La sigla CTU sta per Consulente Tecnico d’Ufficio, è un professionista che possiede conoscenze specifiche in un determinato campo, quale per fare un esempio quello informatico, o anche un commercialista, un consulente del lavoro, un medico e così via. La ragione per cui viene nominato un consulente tecnico al Tribunale è quella di coadiuvare il giudice a prendere la propria decisione in merito ad una causa. Il magistrato non è onnisciente e non può sapere di ogni cosa ha bisogno di alcune figure che lo aiutino in particolari settori. Opera a questo punto una distinzione tra il perito di ufficio, che ha effettivamente gli stessi compiti del consulente tecnico, ma opera nell’ambito penale rispetto al primo che invece svolge la propria funzione in ambito civilistico.
Come si diventa CT?
Al fine di diventare consulenti tecnici è necessario che il soggetto che vuole diventare Consulente Tecnico e che possiede competenze specifiche in un determinato ambito, si iscriva in apposite liste presso il Tribunale dove lo stesso risiede. Ebbene, la Legge chiarisce che non è possibile iscriversi presso più circondari di giustizia, e dunque dovrà operarsi una sola iscrizione. Più precisamente, ai fini dell’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio deve presentarsi una domanda inoltrata al Presidente del Tribunale in base, come detto, alla propria residenza.
Il modello da seguire per scrivere un’ottima relazione di parte in materia informatica
L’aspetto formale non è da sottovalutare, i formalismi in ambito giudiziario non sono per niente passati di moda. I requisiti formali che il Consulente Tecnico deve rispettare sono i seguenti:
-formalità, il linguaggio seppur chiaro deve avere una certa forma e sostanza;
-spiegare per filo e per segno, in maniera chiara cosa si sta andando ad analizzare., di talché il Giudice sarà più portato a comprendere cosa viene scritto nella relazione tecnica;
-in una perizia a contenuti informatico è sempre bene allegare la copia autentica delle pagine web ovvero delle chat etc.
I contenuti obbligatori nella relazione del CT
Ebbene, oltre i doveri che precedono, che si ricordano doversi seguire solo per avere maggiore credibilità da parte dell’Organo Giudiziario, ci sono dei veri e propri obblighi pena irricevibilità della relazione tecnica.
Vediamo insieme quali sono:
-indicare sempre l’Organo precedente, vale a dire l’Ente dinanzi al quale si discute il processo: può ad esmepio Tribunale, un Giudice di Pace, una Corte d’Appello, una Commissione Tributaria, e così via;
– indicare gli estremi di identificazione del procedimento, più comunemente individuato come il codice numerico che attesta il numero di iscrizione al Registro Generale (R.G.);
-non dimenticarsi dei nominativi dei Magistrati ai quali è destinata la perizia, nonché di quelli delle parti in causa, con i rispettivi legali;
-indicare in maniera chiara e comprensibile la narrazione dei fatti per i quali si svolge la perizia;
– riportare i quesiti posti ed i fatti processuali;
-rispondere in maniera chiara ai quesiti di cui sopra;
– firmare.
Con l’avvento del processo telematico, la relazione CTU va firmata digitalmente.