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Come sviluppare una NFT legalmente

Un NFT è una innovazione che sta spopolando negli ultimi tempi nel mondo dell’internet, questa prende le fattezze di qualsiasi file digitale, come ad esempio un video, una foto, un audio, una canzone etc. Viene definita come elemento non fungibile, intendendosi il fatto che questo strumento a differenza di una criptovaluta, come ad esempio un Bitcoin, ha la caratteristica di essere un pezzo unico che non può essere né scambiato, né replicato. Un pezzo unico con la firma del suo autore.

Premesso che la normativa che si riferisce alle NFT è molto complessa ma soprattutto ampia, questa fissa numerose regole di questa nuova frontiera, in questo articolo cercheremo di approfondire in maniera accurata e semplice tutte le regole da ricordare per le possibili applicazioni in ambito contrattuale, di pagamenti rispetto ai settori in cui possono essere utilizzate come moda, musica, sport, digital media e così via.

Come sono nate la NFT

Siffatto fenomeno, quello di cui si parla degli NFT, si è instaurato per la prima volta nel mondo del business, per essere più specifici in ambito della proprietà intellettuale, dell’arte, della musica, dei digital media, della moda, del gaming e dello sport. Le NFT hanno avuto una forte propulsione imprimendo dalle sue particolari implicazioni nel contesto sociale odierno. Questo fenomeno, dunque, porta a interrogarsi in primo luogo su un possibile inquadramento giuridico delle stesse e dunque anche sulla normativa applicabile; altresì sui risvolti pratici che la circolazione degli NFT è in grado di concepire. Dal punto di vista delle policy sulla privacy, ai seguito degli sviluppi che sono stati protesi in questi ultimi anni, è sperabile che le istituzioni europee nonchè i legislatori nazionali riescano a fornire un quadro normativo semplice e facile che possa sostituire questo odierno, il quale pecca di essere un po’ troppo complesso, tale che si possano creare delle tutele e delle cauzioni per ogni soggetto che venga coinvolto nel suo utilizzo. La speranza di una normativa ad hoc semplice e chiara origina dall’ipotesi che in mancanza di regole definite per coloro che ne facciano uso, i rischi potrebbero superare do gran lunga i benefici.

L’inquadramento normativo delle NFT

Poter poter inquadrare al meglio il livello giuridico e soprattutto quello di tutela di cui le NFT hanno bisogno, è molto importante di chiarire che ad oggi è possibile annoverare queste, anche se in maniera non tassativa ma solo indicativa, in: token di pagamento, utility token, security token e asset token. Molto importanti risultano anche le peculiarità di questi token, riassumibili in questo modo: le NFT sono uniche, indivisibili ed infungibili. Grazie a questi speciali caratteri si è formata una diffusione più che importante a livello di quantità degli NFT in molto poco tempo ed in molti settori. Orbene, a questo punto è necessario valutare se le NFT possano rientrare nella definizione codicistica dei “titoli rappresentativi di merci” ai sensi dell’art. 1996 c.c. in quanto, a ben vedere, gli NFT sono definibili proprio asset rappresentativi di un bene reale ovvero digitale sottostante la cui titolarità appartiene all’autore del bene stesso. Solo successivamente sarà possibile valutare se possano essere inquadrati normativamente.

La proposta attuata con il regolamento MiCA Parlamento Europeo

In realtà un inquadramento è stato proposto attraverso il c.d. Regolamento MiCA del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato già nel 2020. Invero, in questo ambito è emerso come il concetto di “cripto-attività” sia molto più ampio di quanto si credesse, e dunque si è cercato di includere anche gli “e-money token” e tutte quelle cripto-attività differenti dagli strumenti finanziari già disciplinati. La “cripto-attività” viene definita come “la rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

L’intervento della Consob

Il piano di investimento e di settore appare essere molto delicato, tanto che è intervenuta la Consob chiarendo che non appare in alcun modo una cosa possibile uguagliare le NFT alla categoria degli strumenti finanziari oggi conosciuti, come le criptovalute, anche se in alcune particolari ipotesi sembrerebbe non potersi escludere che questi possano ricadere nel genus della nozione di “prodotto finanziario”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u) del (TUF), che recita proprio su “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.

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