Il diritto penale dell’economia è una branca del diritto che studia quei profili generali che caratterizzano la responsabilità penale della persona fisica e degli enti in ambito di quella che, oggi dagli studiosi viene chiamata anche c.d. “criminalità economica”, con riguardo particolare ai reati societari, e dunque quei reati che vengono commessi in ordine alla istituzione, vita e morte di una società, c.d. fallimento, ancora, questo genus comprende anche tutti quei reati che fanno parte del novero della tutela del risparmio e dei mercati finanziari e, come si diceva, i reati fallimentari. Il diritto penale dell’economia è quindi, come visto, molto presente soprattutto in tema di società ed è per questo che è molto importante affidarsi a professionisti del settore legale specializzati in questo tipo di branca del diritto, i quali possono anche prevenire attraverso l’applicazione del Decreto legislativo numero 321 del 2001. Il professionista che abbraccia questa tipologia di settore deve avere ben chiaro quali siano le nozioni rispetto allo della nuova criminalità economica, delle caratteristiche generali del diritto penale commerciale, della responsabilità penale della persona fisica e degli enti in ambito economico e così via.
L’abuso di informazioni privilegiate
L’abuso di informazioni privilegiate è un reato che appartiene alla branca del diritto penale dell’economia e che è stato anche molto discusso in giurisprudenza attraverso la pronuncia emessa in conseguenza ad ricorso per cassazione, a sua volta promosso avverso la pronuncia con cui la Corte d’appello di Milano confermava la decisione di condanna nei confronti di tre imputati. Ebbene siffatta condanna ai tre imputati sopravveniva nei loro confronti per il reato di abuso di informazioni privilegiate ai sensi del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 184, comma 1, lettera a. Nello specifico, i tre avevano, coadiuvati dalla posizione che ricoprono all’interno di un gruppo societario molto influente, disposto, mediante una delle società del gruppo, una S.r.l., l’acquisto di circa 1.875.350 azioni di un’altra società del gruppo, questa era una S.p.A., in questo modo realizzano un profitto illecito pari a 138.229 euro. Tutto ciò era stato possibile grazie allo sfruttamento di una c.d. un’informazione privilegiata che costituita dal progetto di OPA, e cioè dell’offerta pubblica di acquisto, che era stata ideata dagli stessi imputati, e che era funzionale al ritiro della negoziazione dei titoli societari dal mercato regolamentato, anche chiamato nel gergo economico delisting della S.p.A.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte una volta esaminata la questione e ponendo le basi dal fine per cui la normativa europea ed italiana è stata posta in essere, che è quella di tutelare e garantire l’integrità dei mercati finanziari dell’Unione e di far aumentare la fiducia degli investitori in tali mercati, attraverso la garanzia che questi ultimi siano posti su un piano di parità e di tutela contro l’uso illecito di informazioni privilegiate nonché per evitare che vengano proposte manipolazioni dei prezzi di mercato. Posto ciò, la Corte stabilisce che non si configura un abuso di informazioni privilegiate laddove la condotta criminosa riproduca la mera attuazione di una decisione economica dell’operatore, in parole povere, allorquando venga alla luce l’attuazione della decisione preliminare di acquisizione ovvero decisione che comporti la cessione di strumenti finanziari. Specifica la Corte che l’abuso è configurabile laddove, una volta che sia assunta siffatta decisione, con la conseguenza che vengano iniziate le trattative che ne definiscono le modalità operative, e, ovviamente, prima che divengono di pubblico dominio, l’agente proceda al “rastrellamento dei titoli provocando alterazioni del corso dei titoli al fine di lucrare il differenziale di prezzo”.