Il decreto ingiuntivo telematico rappresenta uno strumento efficace per far valere i propri diritti in modo rapido ed efficiente. Una volta ottenuto il decreto, tuttavia, è essenziale sapere come procedere con l’esecuzione forzata, specialmente se si tratta di un debito o di un obbligo da far valere a Malta.
Tuttavia, prima di entrare nei dettagli dell’esecuzione forzata, è fondamentale capire cosa sia un decreto ingiuntivo telematico. Si tratta di un atto giuridico emesso dal tribunale in seguito a una richiesta di pagamento o adempimento di un obbligo contrattuale da parte del debitore. La procedura telematica semplifica il processo, consentendo la presentazione dei documenti online.
Invero, per il caso in esame, cioè un decreto da far valere a Malta, c’è bisogno di alcuni accorgimenti. Si tenga presente che l’esecuzione forzata di un decreto ingiuntivo telematico a Malta richiede una comprensione approfondita delle leggi locali e una pianificazione attenta. Coinvolgere professionisti legali e ufficiali giudiziari esperti può semplificare il processo e aumentare le possibilità di successo. Mentre la procedura telematica facilita l’ottenimento del decreto, la fase successiva di esecuzione forzata è cruciale per garantire che il credito venga effettivamente recuperato.
Il sistema maltese del recupero crediti
Il sistema legale maltese prevede un procedimento specifico per il recupero dei crediti incontestati, come stabilito nell’articolo 166A del capo 12 delle leggi di Malta, noto come il codice di organizzazione e di procedura civile. Questo procedimento è progettato per il recupero di crediti che non superano gli 25.000 EUR. Siffatta procedura, si applica esclusivamente alle controversie relative al recupero di crediti certificati, liquidi ed esigibili, purché non coinvolgano l’esecuzione di un atto, e, come precedentemente indicato, il cui importo non superi gli 25.000 EUR. Nel caso in cui il credito non sia liquido, il creditore può avvalersi di questa disposizione limitando il credito da recuperare a un massimo di 25.000 EUR e rinunciando espressamente alle parti del credito che potrebbero eccedere tale limite al momento della liquidazione. Il creditore può avvalersi di questo procedimento solo se il debitore risiede a Malta, non è minorenne o incapace secondo la legge, e il debito non è esigibile da un’eredità vacante. Si ricorda in primo luogo che il ricorso a questo procedimento è facoltativo e lo stesso può essere impiegato solo se il debitore ha residenza a Malta.