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Denunciare una violazione della privacy, come fare

Spesso accade che nonostante la richiesta al webmaster per cancellare informazioni sul proprio conto che risultano obsolete e non aggiornate dalle loro pagine, ovvero malgrado la compilazione dei moduli online di Google per la rimozione dei dati personali dalle query di ricerca Google, le informazioni considerate pregiudizievoli per il soggetto interessato continuano a restare online ed a danneggiare il soggetto, non permettendo allo stesso la fruizione a pieno del proprio diritto all’oblio. Se l’interessato ha accusato un danno attraverso la violazione della propria privacy, questo può intervenire direttamente, bypassando il webmaster ed il motore di ricerca, attraverso una denuncia all’Autorità preposta, che è il Garante per la protezione dei dati personali. 

Chi è il Garante Privacy 

Il Garante per la protezione dei dati personali, o anche Garante Privacy è l’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy del 1996 e poi dal codice in materia di dati personali del 2003, deputata alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché al rispetto ed alla dignità nel trattamento dei dati personali. Dunque, in sostanza il Garante deve assicurare il corretto trattamento dei dati nonché il rispetto dei diritti delle persone rispetto all’impiego delle informazioni personali.

Il Garante della privacy lungi dall’esercitare una sola funzione, ha il compito, anche di adoperare una verifica dei dati personali affinché questi siano trattati sempre a norma di legge, altresì procede all’esame delle segnalazioni, dei reclami e dei ricorsi a lui pervenuti. Il Garante opera, in special modo, nel campo del trattamento dei dati personali che per la loro natura, le modalità e gli effetti del trattamento, se mal utilizzati, possono annoverare un pregiudizio nella sfera personale dell’interessato. Uno dei suoi svariati compiti è quello, tra i più importanti, di promuovere e sottoscrivere dei codici deontologici e di buona condotta in vari ambiti connessi al settore della privacy. Ancora, partecipa all’attività legislativa e fornisce pareri al Parlamento italiano procedendo anche alla potestà regolamentare del Governo in ordine a provvedimenti che possano incidere sulle materie che sono disciplinate all’interno del Codice della Privacy.

L’istanza al DPO 

Orbene, prima di effettuare la denuncia al Garante della Privacy, coloro che ritengono di essere stati lesi nel proprio diritto alla riservatezza hanno come opzione quella di di rivolgersi prima al DPO, cioè al Titolare del trattamento dati personali presentando un’istanza allo stesso per tutelare i propri dati personali. L’istanza deve essere inviata al titolare dei dati e sarà necessario che egli risponda e invii un riscontro idoneo. Questo riscontro dovrà essere inviato entro un mese dal ricevimento, pena la possibilità di sanzioni. Il termine può essere prorogato di 2 mesi nel caso in cui la richiesta si presenti complessa e siano molte le richieste effettuate. In questo caso, il titolare comunque dovrà attestare il ricevimento della richiesta entro 30 giorni. Se l’istanza non funziona però è possibile fare ricorso al Garante.

Come denunciare una violazione della privacy

Se l’istanza al DPO risulta essere infruttuosa, allora è necessario denunciare la violazione che si ritiene patita al Garante. La denuncia può proporsi in vari modi, o direttamente al Garante o attraverso una denuncia dinanzi al Giudice di Pace con l’ausilio di un legale. Il ricorso innanzi al Garante è certamente più celere ma non dà certezza in merito al quantum al risarcimento dei danni, essendo questa competenza esclusiva del Tribunale. Se invece il risarcimento dei danni non è contemplato nelle richieste dell’interessato, e si desidera fare ricorso in modo gratuito è possibile fare ricorso al Garante della Privacy. Nel caso predetto, il Garante una volta concluso il procedimento, se una delle parti lo richiede, può determinare l’ammontare delle spese e dei diritti che riguardano il ricorso e che si pone a carico della parte che ha perso durante il ricorso. Ancora, se il ricorso viene accolto dal Garante della Privacy, quest’ultimo può scegliere di ordinare in modo: provvisorio, parziale o totale la sospensione di una o più operazioni per il trattamento dati.

 

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