A seguito della sentenza Costeja del 2014 e conseguentemente all’emanazione del regolamento UE/679/2016 in materia di protezione di dati personali, anche noto come GDPR, sono state introdotte nel parlare quotidiano termini come: diritto all’oblio, cyber security, revenge porn, diritto alla deindicizzazione etc.
Siffatte novità hanno condotto ad un cambiamento sia sul piano normativo che su quello dei rapporti sociali. Innanzi tutto si è introdotto quale diritto fondamentale il diritto all’oblio, vale a dire il diritto di essere dimenticati o non più associati ad un determinato contenuto che si ritiene essere pregiudizievole per l’interessato.
Il diritto all’oblio, con il tempo è stato oggetto di normazione con l’art. 17 del GDPR, vale a dire il Regolamento della protezione dei dati personali del 2016 nonché approvato, anche con l’ausilio di altre e numerose sentenze quale diritto fondamentale dell’uomo a ricrearsi una nuova identità, avulso dai pregiudizi realizzati grazie ad una determinata notizia obsoleta o inesatta.
Le ultime sentenze della Cassazione
La Cassazione in un ultimo arresto ha mutato quelli che sono i termini relativi alla deindicizzazione ed alla cancellazione delle informazioni contenute negli archivi informatici. Laddove a procedere è il Garante per il trattamento dei dati personali, il massimum che si potrà ottenere sarà la deindicizzazione. Infatti per la cancellazione delle notizie, delle URL ovvero dei dati personali è necessaria una sentenza o un provvedimento ddel giudice.
La vicenda
Nel 2015 un soggetto è stato implicato nel fallimento di una società e si è rivolto a Yahoo Italia per ottenere la cancellazione del proprio nome dai risultati della ricerca e dalle query rinvenute su quel motore di ricerca. Yahoo Italia si è però opposto ed ha chiarito la propria posizione negativa rispetto alla richiesta, affermando di non essere titolare del trattamento. A questo punto il soggetto interessato faceva istanza al Garante per il Trattamento dei dati personali.
Il Garante privacy cosa dice
Il garante si esprime nel senso di andare a colmare quelle lacune che derivano dalla stessa norma di cui all’art. 17, invero lo stesso diritto all’oblio è piuttosto vago.
Si comprende dalla lettura della sentenza e dai vari pareri del Garante come ciascuno può chiedere la deindicizzazione di notizie che lo riguardano per il solo fatto che sia trascorso del tempo, con conseguente diminuzione dell’interesse storiografico della notizia.
La normativa che oggi è vigente in Italia e la stratificazione giurisprudenziale stanno dando risposte significative alla nuova esigenza di essere tutelati nel contesto delle informazioni e della loro presentazione nei motori di ricerca.