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Disconoscere una mail come prova documentale

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In questo articolo parleremo dell’evoluzione giurisprudenziale rispetto alla prova documentale formata dalla email ovvero del disconoscimento della stessa durante un procedimento. La giurisprudenza italiana ha stabilito che non esiste una regola generale per il disconoscimento o il riconoscimento della validità di una email. Ogni caso deve essere valutato in base ai principi generali della prova.

Per determinare se una email può essere considerata valida o meno, è necessario verificare se è stata inviata da un soggetto identificabile, se è stata inviata con un processo di trasmissione affidabile e se il contenuto della email è coerente e chiaro. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la email può essere considerata inadatta come prova.

Disconoscimento di una email nel processo

Il disconoscimento della validità di una email è un tema molto dibattuto nella giurisprudenza italiana. I tribunali hanno riconosciuto, come si dirà appresso, che una email può avere valore di prova, ma in alcuni casi può essere considerata inadatta o inaffidabile. La Corte di Cassazione ha stabilito che non esiste una regola generale per il riconoscimento o il disconoscimento della validità di una email, ma ogni caso deve essere valutato in base ai principi generali della prova.

Quali caratteristiche deve avere una mail per essere ritenuta nel compendio probatorio in un procedimento?

In una sentenza del 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che una email può essere considerata inaffidabile se non sono rispettate le regole di validità previste dalla legge. Secondo la Corte, una email può essere ritenuta inadatta come prova se non è presentata in modo tale da offrire sufficienti garanzie di veridicità. Ad esempio, se il mittente della email non è verificato o se non è disponibile una traccia digitale che documenti la provenienza della email.

Ancora, in un’altra pronuncia, sempre dell’anno 2018 veniva stabilito che una email può essere considerata inaffidabile se non è stata inviata con un processo di trasmissione affidabile. Ad esempio, se la email è stata inviata tramite un servizio di posta elettronica gratuito, che non offre sufficienti garanzie di veridicità. In questo caso, la Corte ha stabilito che la email non può essere considerata come una prova valida. 

Le ultime sentenze in materia di prova documentale

Le ultime sentenze in materia di prove documentali nel procedimento civile hanno, peraltro, confermato la legittimità dell‘utilizzo di messaggi di posta elettronica come mezzo di prova documentale. Partendo dall’inizio, il problema del riconoscimento delle mail in ambito giudiziale era ormai il fulcro di un annoso problema rispetto a queste, la questione problematica ha, infatti, tenuto banco sopratutto negli ultimi tempi, infatti secondo un primo orientamento gli interpreti non ritenevano le email sufficientemente attendibili come prove documentali in un processo civile.

Le sentenze più recenti, hanno invece, posto fine alla diatriba. Invero, tale orientamento in materia di prova documentale ha ribaltato la posizione negativa, affermando che messaggi di posta elettronica, sms e altri contenuti digitali possono essere utilizzati come mezzo di prova documentale qualora soddisfino i requisiti di autenticità, attendibilità e veridicità.

In particolare le pronunce hanno stabilito che per aversi efficacia probatoria forte:

1. Il messaggio deve essere inviato da un mittente identificato.

2. Il contenuto deve essere conforme a quello del messaggio originale.

3. Il messaggio deve essere stato inviato e ricevuto in una data specifica.

4. Il contenuto deve essere conforme al tema del processo.

5. Il messaggio deve essere stato inviato e ricevuto da parti identificate.

Altresì la prova documentale offerta da messaggi di posta elettronica e da altri contenuti digitali può essere verificata e rafforzata con altre prove. Ad esempio, nella sentenza n. 15014/2019 del Tribunale di Venezia, è stato stabilito che una testimonianza diretta conferma l‘autenticità di un messaggio di posta elettronica. Inoltre, è stato chiarito che la prova documentale può essere rafforzata con altre prove, come documenti informatici e cartacei, nonché con una preziosa testimonianza dei fatti.

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