Il provvedimento monitorio dinanzi al Tribunale ordinario o, più comunemente ravvisato nel decreto ingiuntivo (in acr. D.I.) ovvero provvedimento per ingiunzione di pagamento è uno strumento molto rapido, efficace e poco costoso che l’ordinamento mette a disposizione del creditore al fine di recuperare il proprio credito, che vanta nei confronti del debitore. Il decreto ingiuntivo, o in acronimo DI, garantisce a chi ne fa uso quello che viene chiamato titolo esecutivo, in tempi relativamente brevi, al fine di aggredire i beni del debitore. Tuttavia, a causa della sommarietà della procedura, si può ricorrere a tale istituto solo in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge e dunque specifici.
l’Istituto del decreto ingiuntivo nel nostro ordinamento
Per poter comprendere a pieno la tematica della fatturazione elettronica con il DI è necessario che mettere in rilievo le caratteristiche fondamentali del decreto ingiuntivo. Ebbene, il D.I. è considerato quale atto giudiziario con il quale il Magistrato, su istanza di parte, vale a dire del creditore, ingiunge al debitore, cioè la parte opposta della obbligazione che si viole riscuotere, il pagamento di una somma di denaro, o anche la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, o , anche, la consegna di una cosa determinata.
La disciplina del decreto ingiuntivo è interamente contenuta nel codice di procedura civile ai sensi degli artt. 633 e ss.
Il soggetto attivo legittimato a richiedere al Giudice il decreto ingiuntivo è “chiunque”, sia persona fisica che giuridica. Così come è prescritto dalla stessa normativa, vengono esclusi dal DI i c.d. crediti di fare e non fare, quelli per il rilascio di cose immobili,
nonché i crediti che hanno ad oggetto una quantità indeterminata di denaro o di cose fungibili.
Il decreto ingiuntivo per la fatturazione elettronica
Posto quanto sopra, si considerino ora gli elementi che è necessario allegare al decreto ingiuntivo laddove l’oggetto sia una fattura elettronica. Questa questione, vale a dire sulla documentazione da allegare in caso di fattura elettronica, si è posta in relazione ad un caso concreto che la Giurisprudenza ha risolto nel modo che segue. Stante quanto stabilito da una recentissima pronuncia della del Tribunale di Verona del 29.11.2019, “la fattura elettronica può considerarsi una prova scritta per il rilascio del decreto ingiuntivo.” Questa asserzione muova dal fatto che, in base alle norme del codice dell’amministrazione digitale, che vengono confermate dal provvedimento del 2018 dell’Agenzia delle Entrate, il sistema di interscambio, in acronimo SDI, “genera documenti informatici autentici e immodificabili” che rilevano essere in tutto e per tutto uguali all’originale. Proprio per questo motivo viene meno l’obbligo di allegazione dell’estratto autentico delle scritture contabili. In sostanza, per l’ingiunzione del pagamento occorre l’allegazione della sola fattura elettronica che deve essere in giudizio dalla parte del legale del creditore. Questo perché la stessa legge prevede che i soggetti che sono obbligati ad emettere elettroniche sono esonerati anche dall’obbligo di annotazione nei registri.