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Si possono inoltrare degli screenshots da conversazioni private?

Con il Regolamento (UE) nr. 679/2016 è stato introdotto il nuovo Codice della Privacy, GDPR – letteralmente General Data Protection Regulation, in materia di protezione dei dati personali che introduce degli importanti strumenti a tutela del c.d. diritto all’oblio anche conosciuto come “il diritto all’essere dimenticati” o anche alla “cancellazione dei propri dati personali”.

Strettamente collegato all’esercizio di tale diritto, di cui all’art. 17 del Regolamento anche detto GDPR, è proprio il diritto alla deindicizzazione dei dati personali da Google ovvero la possibilità per il soggetto interessato di far rimuovere dai risultati di ricerca i contenuti ritenuti lesivi della propria dignità personale e/o professionale, obsoleti o anche falsi.

Ebbene, rientrano nella tutela della privacy gli screenshot di conversazioni private? Vediamolo insieme.

Le conversazioni private

Nel mondo digitale vi sono una serie di diritti costituzionali che devono essere rispettati. Invero, al di fuori di quello che consentano di fare i creatori delle piattaforme digitali. In particolare tra questi vi sono il diritto all’onore e alla reputazione, il diritto alla privacy e quello all’oblio, il diritto all’identità personale, al nome e all’immagine. Ebbene, inoltrare uno screenshot potrebbe andare a ledere uno di questi diritti. Per cui, alla libertà di comunicare con gli altri deve essere sempre sempre bilanciato il rispetto della riservatezza del terzo.

Minacciare con gli screenshot

Anche laddove avessimo conservato screenshot, non possiamo in alcun modo minacciare il soggetto interlocutore. Invero, non è possibile ricattare l’interlocutore onde pubblicare la conversazione avuta con lui in cambio di una somma di denaro o di un’altra prestazione: infatti nel caso di specie saremmo passibili di denuncia e potremmo andare incontro al reato di minaccia.

Invero, ai fini che la comunicazione a terzi di una conversazione privata risulti costituente reato, è obbligatorio che questa vada a ledere un diritto della vittima. In tal caso i diritti possono essere di due tipi:

-Come detto la privacy, per  la quale accade una violazione nel momento in cui vengono comunicati dati personali altrui, in questo senso devono intendersi per dati in senso ampio: vicende private, condizioni di salute, di orientamento religioso o sessuale e così via;

la reputazione che viene lesa laddove la comunicazione della chat lede l’immagine e la dignità di una persona, il suo decoro. Tuttavia se  dallo screenshot dovesse risultare il nome e cognome ovvero il numero di telefono del soggetto “intercettato”, la  pubblicazione e la divulgazione ai terzi potrebbe costituire un illecito trattamento dei dati personali con conseguente sanzione penale.

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