Tutti almeno una volta ci siamo chiesti andando a cercare le sentenze su Google, se queste possono essere pubblicate. Ebbene, la risposta è si, le sentenze sono pubbliche dunque, sfatiamo il mito che queste non possono essere di dominio pubblico. Certo è per divulgare abbiamo bisogno di certi accorgimenti che ora andiamo ad analizzare.
Il diritto all’oblio
In una società caratterizzata da una forte digitalizzazione, quello che deve essere ben chiaro è che tutti hanno diritto alla privacy, e al c.d. diritto all’oblio. Il diritto all’oblio è posto in essere dall’art. 17 del GDPR, in qualità di Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali che ha sostituito il previgente Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
Il diritto all’oblio si configura quale diritto atto a rimuovere dal web i propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
L’oscuramento dei dati personali
Dunque, il diritto alla privacy, viene posto come tutela per la reputazione e l’intimità, della riservatezza, dell’identità e dignità della persona. Nelle redazioni delle riviste soprattutto quelle giuridiche e forensi nelle quali appaiono provvedimenti di giudizi, laddove si procede alla divulgazione degli stessi, quali ad esempio sentenza, ordinanza, decreto, e così via, si chiede se sia possibile pubblicare i provvedimenti con i nomi dei soggetti interessati, oppure se sia obbligatorio oscurare i dati personali, e se la normativa sull’oscuramento dei dati identificativi sia o meno applicabile anche alla testata online.
L’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196
La questione addotta sino a questo momento viene disciplinata dall’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003 n. 196, cioè nel codice in materia di protezione dei dati personali. Nel caso di specie, l’oscuramento dei dati non deve riguardare tutti i dati, ad es. la vicenda fattuale può essere sempre posta in essere, ma soltanto i dati identificativi dell’interessato, per questi vengono dunque i dati personali che permettono l’identificazione dell’interessato. Ancora l’oscuramento in questione non riguarda la pubblicazione della sentenza, la quale deve essere completa di tutti i dati, ma solo il caso di divulgazione della sentenza per finalità di informazione giuridica.