Il quadro normativo relativo alle notifiche all’interno dell’Unione Europea è delineato dal Regolamento n. 1393 del 2007, entrato in vigore il 13 novembre 2008. Questa regolamentazione è specificamente volta alla notificazione e comunicazione, nei vari Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Va sottolineato che, secondo questo regolamento, la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è residuale ed eccezionale, e pertanto si consiglia di seguire le procedure ordinarie stabilite dallo stesso Regolamento.
Il testo completo del Regolamento e tutte le informazioni necessarie per effettuare una notifica sono disponibili sul sito dell’Unione Europea. Il campo di applicazione del Regolamento riguarda la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali in materia civile e commerciale tra Stati membri. Tuttavia, non si estende a questioni fiscali, doganali o amministrative, né alla responsabilità statuale per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Inoltre, non si applica quando il recapito della persona destinataria dell’atto è sconosciuto.
Qualora il Paese in cui risiede il destinatario non ammetta l’invio diretto previsto dall’articolo 15 del Regolamento (che è ammesso senza limiti in alcuni paesi come Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra, e solo in alcuni casi in Germania e Svezia), gli atti sono trasmessi dagli organi designati degli Stati membri (conosciuti come organi mittenti, ad esempio, gli U.N.E.P. presso le Corti d’Appello o i Tribunali Ordinari) agli organi designati come riceventi (nel caso dell’Italia, coincide con l’Autorità Centrale, ossia l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma). Questa procedura è finalizzata a garantire l’efficace notificazione degli atti giudiziari tra gli Stati membri dell’Unione Europea.