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Come notificare un atto di citazione all’estero

Come notificare un atto di citazione all’estero

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L’atto di citazione è un elemento fondamentale nei procedimenti legali, poiché rappresenta il mezzo formale con cui una persona è informata di un’azione legale intrapresa contro di lei. Tuttavia, quando si tratta di notificare un atto di citazione all’estero, la procedura si complica, coinvolgendo normative internazionali e complessità logistiche.

La regolamentazione delle notifiche all’estero

La regolamentazione delle notifiche all’estero e le relative procedure sono il risultato dell’accumulo di normative provenienti da fonti di diversa gerarchia. La presente guida, che sostituisce quella precedentemente pubblicata sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), fornisce i riferimenti normativi più comuni (a livello nazionale, internazionale e dell’Unione Europea) che hanno dimostrato di essere di uso frequente nella pratica di questa Amministrazione. L’obiettivo è quello di offrire agli operatori del settore uno strumento utile e aggiornato per comprendere le basi normative e facilitare il corretto svolgimento delle procedure connesse alle notifiche all’estero.

La disciplina delle notifiche in ambito U.E.: Il Regolamento nr. 1393 del 2007

Il quadro normativo relativo alle notifiche all’interno dell’Unione Europea è delineato dal Regolamento n. 1393 del 2007, entrato in vigore il 13 novembre 2008. Questa regolamentazione è specificamente volta alla notificazione e comunicazione, nei vari Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Va sottolineato che, secondo questo regolamento, la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è residuale ed eccezionale, e pertanto si consiglia di seguire le procedure ordinarie stabilite dallo stesso Regolamento.

Il testo completo del Regolamento e tutte le informazioni necessarie per effettuare una notifica sono disponibili sul sito dell’Unione Europea. Il campo di applicazione del Regolamento riguarda la notificazione o la comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali in materia civile e commerciale tra Stati membri. Tuttavia, non si estende a questioni fiscali, doganali o amministrative, né alla responsabilità statuale per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Inoltre, non si applica quando il recapito della persona destinataria dell’atto è sconosciuto.

Qualora il Paese in cui risiede il destinatario non ammetta l’invio diretto previsto dall’articolo 15 del Regolamento (che è ammesso senza limiti in alcuni paesi come Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra, e solo in alcuni casi in Germania e Svezia), gli atti sono trasmessi dagli organi designati degli Stati membri (conosciuti come organi mittenti, ad esempio, gli U.N.E.P. presso le Corti d’Appello o i Tribunali Ordinari) agli organi designati come riceventi (nel caso dell’Italia, coincide con l’Autorità Centrale, ossia l’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma). Questa procedura è finalizzata a garantire l’efficace notificazione degli atti giudiziari tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

Procedura consolare per la notifica agli italiani residenti all’estero”

La procedura consolare, disciplinata dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011, rappresenta una modalità ammissibile per la notifica a destinatari con unicamente cittadinanza italiana. In questo caso, non è necessaria la traduzione degli atti notificati. La richiesta di notifica deve essere presentata dall’Autorità giudiziaria competente o da uno Studio Legale autorizzato, includendo i seguenti elementi:

  • Numero di protocollo;
  • Data, timbro e firma del richiedente;
  • Posta Elettronica Certificata (PEC) o indirizzo email dell’Ufficio richiedente.

Sebbene ogni Sede estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sia dotata di Posta Elettronica Certificata (PEC), la normativa regola esclusivamente l’uso della PEC nei casi di invio diretto dal notificatore al notificando, a condizione che quest’ultimo disponga di un indirizzo PEC pubblico. Al momento, il legislatore non ha ancora disciplinato i casi in cui la richiesta di notifica debba passare attraverso intermediari, come ad esempio il Ministero e le sue Rappresentanze all’estero. In pratica, non è di consueto respingere una richiesta pervenuta con PEC, a patto che soddisfi i requisiti stabiliti dalla legge n. 53/94 e successive modifiche.

Gli indirizzi PEC sono disponibili online a questo link. I metodi di notifica, come il plico postale o la consegna a mano, variano a seconda dell’efficienza dei servizi postali locali e della distanza del destinatario dalla sede della Rappresentanza consolare o dell’Ambasciata italiana nel Paese di residenza .

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