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Decreto ingiuntivo telematico: come fare un’esecuzione forzata a Malta

Decreto ingiuntivo telematico: come fare un’esecuzione forzata a Malta

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Il decreto ingiuntivo telematico rappresenta uno strumento efficace per far valere i propri diritti in modo rapido ed efficiente. Una volta ottenuto il decreto, tuttavia, è essenziale sapere come procedere con l’esecuzione forzata, specialmente se si tratta di un debito o di un obbligo da far valere a Malta.

Tuttavia, prima di entrare nei dettagli dell’esecuzione forzata, è fondamentale capire cosa sia un decreto ingiuntivo telematico. Si tratta di un atto giuridico emesso dal tribunale in seguito a una richiesta di pagamento o adempimento di un obbligo contrattuale da parte del debitore. La procedura telematica semplifica il processo, consentendo la presentazione dei documenti online.

Invero, per il caso in esame, cioè un decreto da far valere a Malta, c’è bisogno di alcuni accorgimenti. Si tenga presente che l’esecuzione forzata di un decreto ingiuntivo telematico a Malta richiede una comprensione approfondita delle leggi locali e una pianificazione attenta. Coinvolgere professionisti legali e ufficiali giudiziari esperti può semplificare il processo e aumentare le possibilità di successo. Mentre la procedura telematica facilita l’ottenimento del decreto, la fase successiva di esecuzione forzata è cruciale per garantire che il credito venga effettivamente recuperato.

Il sistema maltese del recupero crediti

Il sistema legale maltese prevede un procedimento specifico per il recupero dei crediti incontestati, come stabilito nell’articolo 166A del capo 12 delle leggi di Malta, noto come il codice di organizzazione e di procedura civile. Questo procedimento è progettato per il recupero di crediti che non superano gli 25.000 EUR. Siffatta procedura,  si applica esclusivamente alle controversie relative al recupero di crediti certificati, liquidi ed esigibili, purché non coinvolgano l’esecuzione di un atto, e, come precedentemente indicato, il cui importo non superi gli 25.000 EUR. Nel caso in cui il credito non sia liquido, il creditore può avvalersi di questa disposizione limitando il credito da recuperare a un massimo di 25.000 EUR e rinunciando espressamente alle parti del credito che potrebbero eccedere tale limite al momento della liquidazione. Il creditore può avvalersi di questo procedimento solo se il debitore risiede a Malta, non è minorenne o incapace secondo la legge, e il debito non è esigibile da un’eredità vacante. Si ricorda in primo luogo che il ricorso a questo procedimento è facoltativo e lo stesso può essere impiegato solo se il debitore ha residenza a Malta.

Procedura Legale di ingiunzione di pagamento: requisiti ed implicazioni

Il procedimento si avvia con il creditore che presenta un ricorso, il quale deve essere confermato sotto giuramento. Questo atto deve essere notificato al debitore e contenere una descrizione chiara e accurata dell’oggetto e della ragione del reclamo. Inoltre, deve includere una dichiarazione che riporta tutti i fatti a sostegno del reclamo; in mancanza di tale dichiarazione, il reclamo risulta nullo. Il ricorso avvisa il debitore che, in assenza di un’opposizione presentata entro trenta giorni dalla notifica, l’ingiunzione diventerà definitiva e sarà esecutiva. Non esistono modelli standard, ma il ricorso deve obbligatoriamente includere i seguenti termini nella sua introduzione:

Il presente atto è notificato ai sensi dell’articolo 166A del capo 12 e diventa titolo esecutivo in mancanza di risposta da parte del destinatario entro trenta (30) giorni. Pertanto, è nell’interesse del destinatario consultare un avvocato o un procuratore legale senza indugi“.

La firma dell’avvocato è necessaria, ma il debitore che intende opporsi al procedimento può farlo senza rappresentanza legale. I motivi del ricorso devono essere dettagliatamente esposti, pena la nullità. La legge non richiede prove scritte, ma impone una dichiarazione giurata relativa ai fatti alla base del reclamo.

L’ingiunzione di pagamento si emette in seguito a un ricorso, non a una richiesta. Di conseguenza, il giudice non può respingere la domanda senza opposizione da parte del debitore. Se il debitore si oppone, il creditore non può recuperare la somma tramite l’ingiunzione e deve avviare un’azione cognitiva ordinaria. È importante notare che se il debitore contesta validamente il procedimento, non è possibile utilizzare l’ingiunzione di pagamento per lo stesso debito indicato nell’atto notificato.

Le possibili contestazioni del debitore

Questa procedura non implica l’utilizzo di mezzi di impugnazione. Nel caso in cui il debitore si oppone all’ingiunzione, il creditore ha la possibilità di presentare un ricorso ordinario. Tuttavia, se il debitore non presenta opposizione entro trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione (atto di citazione), questa diventa un titolo esecutivo. In questa fase, il debitore può contestare il titolo esecutivo mediante un atto di opposizione entro venti giorni dalla data della prima notifica del titolo o di un altro atto giudiziario. Il titolo esecutivo può essere revocato o annullato se il giudice è convinto che il debitore non era a conoscenza del ricorso perché non gli era stato notificato correttamente; oppure che l’atto non contenuto gli elementi obbligatori richiesti dalla legge (come indicato nei paragrafi precedenti).

Quando il debitore riceve la notifica del ricorso, può contestare la pretesa del creditore. Se il debitore si oppone correttamente al ricorso, il creditore non può procedere ulteriormente. È importante notare che se il debitore si oppone tempestivamente al reclamo, il procedimento speciale descritto non può essere applicato nuovamente nei confronti dello stesso debito reclamato nell’atto di citazione notificato. In assenza di opposizione, il creditore può continuare il procedimento e ottenere un titolo esecutivo.

Un titolo esecutivo ottenuto tramite questa procedura può essere revocato o annullato e privato di effetti se il debitore presenta un’istanza al Tribunale dei magistrati di Malta o di Gozo, a seconda dei casi, entro 20 giorni dalla data della prima notifica del titolo esecutivo o di altro atto giudiziario emesso in questo contesto. Il giudice può revocare il titolo se è convinto che il debitore non era a conoscenza del ricorso perché non gli era stato notificato correttamente oppure se il ricorso non contenuto tutti gli elementi richiesti dalla legge.

SI consiglia in ogni caso di rivolgersi ad un legale esperto nel recupero crediti.

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