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Studio Legale per Separazione e Divorzi

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I Legali che sono specializzati nel settore e nell’ambito del diritto di famiglia hanno a che fare quasi tutti i giorni con coniugi che vogliono separarsi, divorziare o anche modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, oppure il regime giuridico del matrimonio precedentemente scelto. Per fare ciò, i coniugi o gli ex coniugi possono rivolgersi all’ufficiale dello stato civile del Comune presso cui si sono sposati o presso cui hanno la residenza, il quale dovrà avere, ma non necessariamente, la trascrizione dell’atto di matrimonio degli stessi. Ebbene, questi dovranno sottoscrivere un semplice accordo dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente. In questi casi l’assistenza legale facoltativa e dunque è anche possibile non coinvolgerli. Tuttavia, ci sono delle eccezioni a questa regola appena desunta, infatti non tutti possono separarsi o divorziare innanzi all’ufficiale di stato civile, questa procedura è possibile solo in alcuni casi tassativi che sono di seguito:

-il matrimonio è stato celebrato nella forma civile o in quella religiosa;

-il matrimonio è stato celebrato all’estero ed è stato trascritto nei registri del Comune competente;

-uno dei due coniugi è residente nel Comune, come già detto in apertura.

Altra caratteristica per poter operare la procedura di divorzio o di separazione innanzi all’Ufficiale di Stato civile riguarda i figli della coppia, infatti, è necessario che i coniugi non abbiamo figli minorenni, oppure figli maggiorenni portatori di handicap grave, o, ancora, figli economicamente non autosufficienti.

Cosa contiene l’accordo tra i coniugi

È bene chiarire che l’accordo di cui si parla non può avere in alcun modo ad oggetto, e dunque non può contenere i c.d. patti di trasferimento patrimoniale. Tuttavia, sia nelle ipotesi di separazione consensuale che nelle ipotesi di divorzio, è possibile inserire, nel corpo dell’accordo, l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi e, di conseguenza, in favore dell’altro o dei figli. Davanti alla persona dell’Ufficiale di Stato civile viene così sottoscritto l’accordo di separazione o quello divorzio e, una volta che sono trascorsi almeno 30 giorni dalla sottoscrizione, i coniugi dovranno avere cura di presentarsi dinanzi allo stesso Ufficiale per dare una conferma rispetto al primo accordo. Il costo è solo quello della marca da bollo che equivale ad euro 16, a cui deve essere aggiunto l’onorario dell’Avvocato che ha seguito la pratica, laddove ve ne fosse stato nominato uno.

Chiedere il divorzio dopo la separazione giudiziale quando e come è possibile?

Nel caso in cui sia già stata fatta la separazione giudiziale tra i coniugi, o in questo caso gli ex coniugi, il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale. Mentre, per quel che riguarda la c.d. separazione consensuale il divorzio può essere richiesto dopo “soli” 6 mesi. Siffatto tempo inizia a decorrere dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale, oppure, ancora, dalla data certificata nell’accordo di separazione che è stato raggiunto a seguito di quella che viene comunemente denominata convenzione assistita fatta per il tramite di avvocati, oppure, anche, dalla data dell’atto che contiene l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

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